
Domande Frequenti
Verificare la regolarità fiscale di un fornitore: strumenti e limiti
La regolarità fiscale del fornitore rileva in tre momenti distinti, con strumenti e soglie diverse. Il primo è la selezione e la stipula di un contratto pubblico: l'art.
Quando la regolarità fiscale del fornitore diventa un requisito
La regolarità fiscale del fornitore rileva in tre momenti distinti, con strumenti e soglie diverse. Il primo è la selezione e la stipula di un contratto pubblico: l'art. 80, comma 4, del Codice dei contratti esclude l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, ossia imposte dirette, indirette, di registro e altri tributi indiretti di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso comma precisa che sono gravi le violazioni con omesso pagamento superiore a quello previsto per la cosiddetta "verifica Equitalia". Prima che l'aggiudicazione diventi efficace, la stazione appaltante deve quindi controllare la posizione dell'impresa presso l'Agenzia delle Entrate, che dopo la soppressione di Equitalia è il soggetto pubblico che detiene l'informazione.
Il secondo momento è l'erogazione del pagamento. Dal 2006, con l'art. 2, comma 9, del DL n. 262/2006, che ha introdotto l'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, chi sta per ricevere fondi pubblici va controllato per verificare che non sia a sua volta debitore verso lo Stato. Il controllo sui pagamenti si effettua per importi superiori a 5.000 euro. Rispetto alla verifica propedeutica alla stipula, questa presenta diversi punti di contatto — soggetto presso cui svolgerla, oggetto della verifica e importo che dà luogo al non superamento del controllo — ma se ne differenzia per la modalità di svolgimento del controllo.
Il terzo ambito riguarda appalti e subappalti con prevalente utilizzo di manodopera e importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, disciplinati dall'art. 17-bis del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Qui la regolarità fiscale non si verifica una tantum: si presidia mese per mese tramite i versamenti delle ritenute sui lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con l'alternativa del certificato di sussistenza dei requisiti.
Quando si imposta la verifica, la distinzione decisiva è tra violazioni gravi e definitivamente accertate e carichi fiscali pendenti, cioè non definitivamente accertati. Nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 l'ANAC ricorda espressamente che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L'ordine logico è quindi: prima i debiti definitivi, poi, solo se non emergono, i carichi pendenti.
Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici: requisiti e richiesta
Il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici nasce dall'art. 17-bis del Dlgs 241/1997, introdotto dall'art. 4 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Si applica agli appalti e subappalti relativi a una o più opere o a uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
Il regime ordinario è documentale. Il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione. A loro volta, appaltatrice e subappaltatrici devono trasmettere al committente (le subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, i modelli F24 relativi a quel versamento e un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
L'alternativa a questo flusso periodico è la comunicazione al committente, con allegato il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, della sussistenza dei requisiti richiesti con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute. I requisiti attestati sono tre: essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi; aver eseguito, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; oppure non avere provvedimenti di sospensione. La disciplina non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
La richiesta si presenta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto d'imposta, tramite l'apposito modello-istanza, personalmente o tramite soggetto delegato munito di formale delega da consegnare insieme alla richiesta. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato, il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, se sottoscritto con firma autografa, va allegata la fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. I canali di presentazione sono: il servizio "consegna documenti e istanze" nell'area riservata del sito dell'Agenzia, con inoltro tramite la funzionalità "Upload Documenti" e selezione della Direzione Provinciale territorialmente competente; la consegna diretta all'Ufficio territoriale, che rilascia la relativa ricevuta; la raccomandata con avviso di ricevimento; la PEC, indicando nell'oggetto "Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici". I grandi contribuenti devono inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente. Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0: la verifica digitale per gli appalti
Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 è lo strumento elaborato e messo a disposizione dall'ANAC per le stazioni appaltanti e per le imprese. Dopo un anno di collaborazione tecnico-amministrativa con l'Agenzia delle Entrate, il fascicolo è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati, i cosiddetti carichi fiscali pendenti, valida ai fini appalti; la nuova documentazione si affianca all'esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati. Al risultato hanno contribuito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che ha praticamente eliminato le procedure di collaborazione interistituzionale.
I tempi di rilascio dei due esiti sono diversi e vanno considerati nella programmazione della gara. Per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, oggetto di una collaborazione decennale tra ANAC e Agenzia delle Entrate, i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi, in relazione alla complessità della posizione dell'impresa. Per i carichi fiscali pendenti, l'esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni solari dalla richiesta.
L'utilizzo è subordinato a una condizione: la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. Quanto all'accesso, il servizio fascicolo è fruibile sia dal portale ANAC sia attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall'Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate; l'ANAC invita le stazioni appaltanti che utilizzano il servizio a evitare traffico di interoperabilità inutile, a discapito di tutti gli utenti del fascicolo. All'interno del Fascicolo 2.0 le stazioni appaltanti dispongono quindi degli strumenti per acquisire i documenti a comprova dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici verificabili con l'Agenzia delle Entrate.
Verifica della partita IVA e VIES: controllo anagrafico da non confondere con la regolarità
La verifica della partita IVA risponde a una domanda precisa: a chi è intestato quel numero di partita IVA. Il servizio di Verifica PIVA dell'Agenzia delle Entrate, collegato al sistema VIES, è indicato come l'unico modo per risalire all'intestatario di una partita IVA, nei casi in cui il servizio è disponibile. Il VIES è il sistema di scambio di informazioni in materia di IVA tra gli Stati membri: per l'operatore economico lo stato di iscrizione al VIES è consultabile, insieme ai dati della propria posizione, all'interno del cassetto fiscale nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il cassetto fiscale è uno strumento di trasparenza verso il contribuente stesso, non un canale con cui il committente ispeziona la posizione del fornitore. Per l'operatore economico contiene, tra l'altro, i dati anagrafici (domicilio fiscale e ufficio di riferimento), le dichiarazioni presentate, i versamenti effettuati, le comunicazioni dell'Agenzia tra cui gli inviti alla compliance e le comunicazioni di irregolarità, i crediti IVA e agevolativi, alcuni atti di accertamento (come gli avvisi di accertamento parziale emessi ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973 e i relativi provvedimenti di autotutela), i dati su studi di settore e ISA, le comunicazioni sul Concordato Preventivo Biennale e lo stato di iscrizione al VIES.
Il punto operativo è cosa il controllo anagrafico non dimostra. Verificare validità e intestazione di una partita IVA non equivale ad attestare l'assenza di debiti fiscali: questo profilo emerge da fonti diverse, ossia il certificato di sussistenza dei requisiti per gli appalti con prevalente manodopera e il Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 gestito con l'Agenzia delle Entrate. Il controllo PIVA/VIES va quindi usato come primo filtro di esistenza e correttezza del fornitore e integrato con gli strumenti dedicati alla regolarità fiscale. Per le imprese estere, il documento da acquisire è quello di regolarità fiscale tipico dello Stato in cui l'impresa ha sede.
Limiti, tempi e cautele operative nella verifica del fornitore
Il certificato di sussistenza dei requisiti ha validità di 4 mesi e diventa disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese. Poiché l'alternativa all'invio periodico di F24 ed elenco lavoratori si gioca sulla sussistenza dei requisiti all'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute, la richiesta va calendarizzata tenendo conto sia della finestra mensile di disponibilità sia della scadenza contrattuale che il certificato deve coprire; un certificato prossimo alla scadenza non serve per un adempimento successivo.
Nel Fascicolo virtuale 2.0 i tempi non sono uniformi: da due a dieci giorni lavorativi per l'esito sui gravi debiti fiscali definitivamente accertati, entro trenta giorni solari dalla richiesta per l'esito sui carichi fiscali pendenti. A questo si aggiunge la condizione di sequenza: i carichi non definitivi vengono verificati solo in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. Ne discende che il doppio binario non è una doppia verifica simultanea, e che la richiesta va inoltrata con anticipo sufficiente rispetto al termine della procedura.
Un limite operativo riguarda le modalità del controllo. La verifica degli inadempimenti che precede i pagamenti delle pubbliche amministrazioni avviene telematicamente, sul portale AcquistinretePA; il controllo che precede la stipula del contratto non deve mai essere effettuato su quel portale. La ragione è concreta: se dal controllo telematico l'impresa risultasse inadempiente, l'Agenzia delle Entrate, appena ricevuta la comunicazione del controllo, provvederebbe immediatamente a un pignoramento presso la PA, ma non ci sarebbe nulla da pignorare, perché in quella fase non è ancora sorto alcun credito dell'impresa verso l'ente, mancando il contratto stipulato. Chi gestisce la procedura deve quindi distinguere chiaramente i due momenti e i relativi canali.
La verifica va infine proporzionata al rapporto. Le soglie che delimitano gli adempimenti sono note: 5.000 euro per il controllo sui pagamenti, 200.000 euro di importo complessivo annuo con prevalente utilizzo di manodopera per gli obblighi dell'art. 17-bis del Dlgs 241/1997, 50.000 euro per le iscrizioni a ruolo rilevanti ai fini del certificato di sussistenza. Nessun singolo documento copre l'intero profilo del fornitore: il controllo PIVA/VIES riguarda l'anagrafica, il certificato di sussistenza riguarda requisiti dichiarativi e versamenti nel conto fiscale, il Fascicolo virtuale riguarda debiti definitivi e carichi pendenti verso l'Agenzia delle Entrate. La copertura si costruisce sommando le fonti pertinenti e verificando che il quadro sia aggiornato alla data che conta, che per la stipula è diversa da quella dei pagamenti.
Soglie e limiti chiave nella verifica della regolarità fiscale