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DURC e regolarità contributiva: come richiederlo e cosa contiene

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e — per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edilizia — le Casse edili.

Che cos’è il DURC e cosa significa regolarità contributiva

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e — per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edilizia — le Casse edili. La verifica è telematica e in tempo reale e richiede solo il codice fiscale del soggetto da controllare. Riguarda i datori di lavoro e tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo.

Non è un certificato cartaceo valido una volta per tutte. Dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica avviene esclusivamente in modalità telematica e in tempo reale; se l’esito è positivo, genera il DURC online.

Per committenti, stazioni appaltanti e amministrazioni è un controllo preventivo sull’affidabilità contributiva. Serve ad accertare che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali prima di affidare un lavoro, ammettere a una gara o erogare un pagamento.

Cosa contiene il DURC e quanto vale

Il DURC attesta il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali verso INPS, INAIL e, se previsto, Casse Edili. La verifica può coinvolgere INPS per la posizione previdenziale, INAIL per quella assicurativa quando applicabile, e Casse Edili o Edilcasse per le imprese edili nei casi previsti. Fa riferimento al codice fiscale del soggetto controllato, che identifica la posizione esaminata.

Il DURC online con esito positivo vale 120 giorni dalla data della richiesta. È prodotto in PDF ed è utilizzabile nei procedimenti previsti dalla legge. Per le comunicazioni legate alla verifica si usa un indirizzo PEC indicato dal richiedente, sul quale l’interessato o il suo delegato riceve eventuali avvisi.

DURC: dati chiave sulla validità e richiesta

Validità del DURC
120 giorni dalla data della richiesta
Modalità di richiesta
Telematica, in tempo reale
Formato del documento
PDF
Canale di comunicazione
PEC (indirizzo indicato dal richiedente)

Vantaggi e limiti del DURC online

  • VantaggiVerifica in tempo reale, accesso semplice via SPID/CNS, documento PDF immediatamente disponibile, utilizzabile nei procedimenti legali
  • LimitiValidità limitata a 120 giorni, non si può richiedere un nuovo DURC “fresco” durante la validità precedente, necessità di PEC attiva per ricevere avvisi

Chi può richiedere la verifica: imprese, lavoratori autonomi e delegati

Possono effettuare la verifica: amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti; la Società Organismi Attestazione (SOA), che per chi esegue lavori pubblici accerta e attesta gli elementi di qualificazione necessari, compresa la regolarità contributiva; le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L’impresa o il lavoratore autonomo può chiedere la verifica sulla propria posizione contributiva; previa delega, può farla chiunque vi abbia interesse. Le banche e gli intermediari finanziari possono accedere solo con delega del soggetto titolare del credito, per le cessioni dei crediti certificati tramite la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti. Sempre su delega, la verifica può essere svolta dai consulenti del lavoro, dai soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dagli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento degli adempimenti lavoristici e previdenziali.

Quando si agisce per delega serve un atto apposito: il delegante deve comunicarlo agli istituti e il delegato lo conserva sotto la propria responsabilità mentre effettua la verifica. Senza questo passaggio, la richiesta per conto di terzi non è legittima.

Come richiedere il DURC online e in quali tempi

La richiesta di verifica va inviata solo per via telematica. Le modalità di accesso dipendono dal richiedente: pubbliche amministrazioni, amministrazioni procedenti e concedenti e SOA accedono tramite il portale INPS o INAIL; imprese e lavoratori autonomi accedono in base alla propria posizione contributiva e possono delegare l’adempimento a un soggetto interessato; banche e intermediari finanziari accedono solo se hanno delega del titolare del credito. Occorrono accesso con SPID, CIE o CNS, codice fiscale del soggetto da verificare e un indirizzo PEC per le comunicazioni.

Il controllo è automatico e in tempo reale. Se l’esito è positivo, il DURC è subito disponibile in PDF. Se emergono profili di irregolarità, ciascun ente trasmette via PEC all’interessato o al delegato l’invito a regolarizzare, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.

Come richiedere il DURC online: passaggi essenziali

  1. Accedi al portale INPS o INAIL con SPID, CIE o CNS
  2. Inserisci il codice fiscale del soggetto da verificare
  3. Indica un indirizzo PEC valido per le comunicazioni
  4. Il sistema verifica in tempo reale la posizione contributiva
  5. Se positivo, scarica il DURC in PDF immediatamente

Quando serve il DURC: appalti, edilizia, benefici e pagamenti

I contesti più frequenti sono: gare di appalto, appalti e affidamenti pubblici; accesso a benefici fiscali o agevolazioni e a finanziamenti pubblici; autorizzazioni, licenze, concessioni, sussidi e vantaggi economici; pagamenti della Pubblica Amministrazione; dimostrazione della conformità contributiva agli enti di controllo. In tutti questi casi il DURC prova la posizione verso il committente pubblico.

Nell’edilizia il documento è richiesto per lavorare in cantiere e dalle imprese di edilizia privata che presentano una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edilizio la verifica coinvolge anche le Casse edili. I datori di lavoro privati che vogliono accedere a benefici normativi e contributivi, o a sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, devono presentare il DURC.

La verifica è richiesta anche a imprese straniere e operatori del commercio su aree pubbliche, come regolato dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, e alle aziende agricole che impiegano dipendenti o lavoratori autonomi nel settore agricolo. Fuori da questi casi, senza un procedimento o un committente che chieda la verifica, il documento non è dovuto.

Cosa succede in caso di irregolarità contributiva

Se la verifica non è regolare, ciascun ente trasmette via PEC all’interessato o al delegato l’invito a regolarizzare, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. È la finestra per sanare la posizione prima che la procedura si blocchi.

Le conseguenze sono operative: senza DURC regolare non si accede ai cantieri, non si ricevono pagamenti negli appalti e non si ottengono agevolazioni contributive, con rischio di blocchi dell’attività anche in relazione alla Patente a Crediti. Il DURC incide anche sul mantenimento dei benefici contributivi in caso di violazioni sulla sicurezza sul lavoro, con le novità del decreto-legge 19/2024.

In pratica: si riceve l’invito via PEC, si regolarizza nei termini con l’ente che ha segnalato la posizione e si ripete la verifica. Finché l’esito non è positivo, il documento non viene generato e la procedura a cui serve resta sospesa.

DURC e partita IVA: forfettari, artigiani e lavoratori autonomi

Non c’è un obbligo generalizzato di avere sempre un DURC solo perché si ha una partita IVA. Il documento diventa rilevante quando una norma, un committente pubblico, una stazione appaltante o uno specifico procedimento richiede la verifica della regolarità contributiva.

Il regime fiscale non elimina l’eventuale obbligo: un contribuente forfettario può essere soggetto a verifica DURC come qualsiasi altro lavoratore autonomo o impresa, se svolge un’attività o partecipa a un procedimento in cui il documento è richiesto. Un artigiano in forfettario può richiedere il DURC tramite il portale INPS, INAIL o Cassa Edile, se applicabile.

La verifica può riguardare imprese con dipendenti, imprese artigiane, ditte individuali, lavoratori autonomi, soggetti iscritti alla Gestione Separata quando rientrano nei casi verificabili e imprese edili soggette anche al controllo delle Casse Edili. Anche una posizione senza dipendenti può essere interrogata dagli enti competenti quando ricorre uno dei casi previsti.

Validità, scadenza e controlli prima di presentare il DURC

Il DURC dura 120 giorni dalla data della richiesta. Se in questo periodo si effettua una nuova interrogazione sullo stesso codice fiscale, il sistema rinvia normalmente al DURC già valido: non si ottiene un documento “fresco” a piacere, ma si riusa quello esistente fino alla scadenza.

Quando il DURC è scaduto o la posizione contributiva cambia, serve una nuova verifica. Conviene quindi programmare la richiesta in base alla scadenza e ai tempi della procedura a cui è destinato, invece di attendere l’ultimo momento.

Prima di consegnare il DURC a un committente o a una stazione appaltante, ricontrollare tre elementi: che il codice fiscale usato nella verifica sia esattamente quello del soggetto da presentare; che l’eventuale atto di delega sia stato comunicato agli istituti e conservato dal delegato; che la PEC indicata per le comunicazioni sia attiva e presidiata, perché è il canale su cui arrivano gli eventuali inviti a regolarizzare.

Controlli da fare prima di presentare il DURC

  • Verifica che il codice fiscale corrisponda esattamente a quello del soggetto da presentare
  • Assicurati che l'atto di delega sia stato comunicato agli istituti competenti
  • Conferma che l'indirizzo PEC sia attivo e monitorato

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