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Contratti di fornitura in Italia: clausole e requisiti da controllare
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
Consumatore o professionista: perché il contratto di fornitura cambia a seconda di chi firma
Il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) regola i rapporti tra consumatori e professionisti, dettando diritti e obblighi reciproci; la parte prima contiene le definizioni di consumatore e professionista. Prima di leggere le clausole operative va stabilito chi firma: il Codice si applica ai rapporti in cui una parte è consumatore, mentre tra soggetti che agiscono entrambi nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale quel sistema di tutele non si applica e il contenuto del rapporto dipende dalle clausole scritte nel contratto.
Se il firmatario è un consumatore, si attivano gli istituti della parte terza del Codice (contratti del consumatore in generale, informazioni precontrattuali e, nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, diritto di recesso) e della parte quarta (sicurezza dei prodotti, garanzia legale di conformità e garanzie convenzionali o commerciali per i beni di consumo, responsabilità per danno da prodotti difettosi). Il Codice distingue le informazioni precontrattuali per i contratti diversi da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (quindi conclusi in negozio) da quelle previste per i contratti a distanza e fuori dei locali commerciali: la modalità di conclusione, oltre alla qualifica delle parti, incide su ciò che il cliente può pretendere. Alcune materie sono uscite dal Codice e sono disciplinate da testi di settore, tra cui il Testo Unico Bancario e il Codice del turismo.
Anche quando il cliente non è un consumatore, alcuni contratti di fornitura restano regolati da norme di settore. Nel gas naturale, per esempio, le condizioni generali e particolari del contratto di fornitura di un venditore si attengono alle disposizioni dell'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481. Parte del contenuto contrattuale non deriva quindi dalla trattativa tra le parti ma dalla regolazione: va letta come tale e non confusa con le clausole negoziate.
Dall'informazione precontrattuale alle clausole che non possono mancare
Nel settore della vendita di gas naturale il Codice di condotta commerciale emanato dall'Autorità impone a chi contatta un cliente per proporgli un nuovo contratto di: identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattato; offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità; fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto; specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio; indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta. Se il contatto avviene per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.
Queste informazioni devono poi trovare riscontro nel testo contrattuale. Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e contenere almeno: tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente; la data di avvio del servizio e la durata del contratto; il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita. Al momento della sottoscrizione il cliente riceve sempre una copia del contratto, il documento su cui esercitare il controllo e da conservare.
Il controllo pratico è un confronto riga per riga tra materiale promozionale e clausole: prezzo, tempi e costi di attivazione, prestazioni accessorie e limiti all'adesione devono comparire nel contratto firmato, non solo nel depliant o nel messaggio del venditore. Va verificata anche la versione delle condizioni generali allegate: un venditore può pubblicare versioni con periodi di validità diversi (ad esempio condizioni valide fino al 31/01/2021, fino al 30/05/2023, a partire dal 01/06/2023, a partire dal 1/01/2025), e ciò che conta è quale versione è richiamata e consegnata al momento della firma.
Clausole essenziali da verificare nel contratto di fornitura di gas in Italia
- Identità e indirizzo della società di venditaDeve essere chiaramente indicato nel contratto
- Prestazioni fornite al clienteDevono essere elencate in modo dettagliato
- Data di avvio del servizio e durata del contrattoDa specificare con precisione
- Prezzo del servizio e modalità di variazioneCon indicazione di parametri, periodicità e preavviso
- Garanzie richieste dal clienteDa specificare per obbligo, periodo e modalità di restituzione
Prezzo e variazioni: la clausola da rileggere due volte
Il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo sono espressamente elencati tra le clausole minime che il contratto di fornitura deve contenere. Non basta individuare il corrispettivo iniziale: la clausola va letta insieme alle condizioni generali per capire se il prezzo è fisso per tutta la durata o se è destinato a muoversi, e in base a quale meccanismo.
Gli elementi da cercare sono: quali componenti compongono il corrispettivo (quota fissa e quota variabile, oneri e componenti regolate), quale parametro o indice viene richiamato per l'aggiornamento, con quale periodicità avviene l'aggiornamento, con quale strumento e con quanto preavviso la variazione viene comunicata al cliente. Se la clausola rinvia a un indice senza indicare periodicità e modalità di comunicazione, il cliente non può ricostruire quando e come il corrispettivo può cambiare: è questo il test di chiarezza da applicare prima della firma.
Un secondo passaggio consiste nel separare le voci che derivano dalla regolazione di settore — nel gas le condizioni generali e particolari si attengono alle disposizioni dell'ARERA — da quelle che dipendono dalla politica commerciale del venditore. Le prime non sono oggetto di trattativa individuale; sulle seconde si può negoziare o confrontare offerte diverse, ed è lì che si concentra la verifica di convenienza.
Durata, rinnovo e diritto di recesso: quando il cliente può liberarsi dal vincolo
La data di avvio del servizio e la durata del contratto sono clausole minime del contratto di fornitura: vanno individuate con precisione, insieme alle condizioni di rinnovo (durata determinata o indeterminata, rinnovo automatico, termine di preavviso per evitarlo) e alle condizioni di uscita. Un contratto senza data di avvio o senza durata dichiarata rende difficile calcolare il periodo di vincolo e il momento in cui il recesso può essere esercitato.
Sul recesso la fonte della tutela cambia in base a come è stato concluso il contratto. Il Codice del consumo dedica una sezione specifica alle informazioni precontrattuali e al diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali: in questi casi il recesso è previsto dalla legge, con presupposti e termini fissati dal Codice, e non dipende dalla concessione del venditore. Per i contratti diversi da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali — quindi conclusi in un negozio fisico — il Codice prevede informazioni precontrattuali, ma il recesso dipende da quanto stabiliscono le clausole contrattuali.
In contratto vanno quindi verificati: forma e modalità della comunicazione di recesso, termine di preavviso, decorrenza della cessazione del servizio, eventuali importi richiesti per l'uscita anticipata rispetto alla durata dichiarata. Questi elementi determinano il costo reale dell'abbandono del contratto e vanno letti prima della firma, non al momento in cui si decide di cambiare fornitore.
Contratti a distanza vs. contratti in negozio: diritto di recesso e informazioni precontrattuali
- Diritto di recesso
- Previsto dalla legge per contratti a distanza o fuori dai locali commerciali
- Termine di recesso
- 14 giorni per contratti a distanza (art. 59 Codice del Consumo)
- Recesso nei contratti in negozio
- Dipende dalle clausole contrattuali, non automatico
- Informazioni precontrattuali
- Obbligatorie in entrambi i casi, ma più dettagliate per contratti a distanza
Garanzie versate al fornitore e garanzie riconosciute al cliente
Nel contratto di fornitura la parola «garanzia» indica anzitutto un obbligo del cliente: le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita sono una delle clausole minime del contratto. Quando la si incontra, occorre individuare che cosa il cliente deve prestare, a fronte di quale obbligo, per quale periodo e con quali modalità di restituzione o svincolo al termine del rapporto. È il lato del contratto in cui il rischio è a carico di chi acquista.
Nella direzione opposta si collocano le tutele che la legge riconosce al consumatore. La parte quarta del Codice del consumo disciplina la sicurezza dei prodotti, la responsabilità per danno da prodotti difettosi e la garanzia legale di conformità e le garanzie convenzionali (commerciali) per i beni di consumo. La disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi è storicamente legata all'attuazione della direttiva 85/374/CEE, avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224.
La distinzione da tenere ferma è quella tra garanzia legale di conformità, che ha fonte normativa e non dipende dalla volontà del venditore, e garanzia convenzionale o commerciale, che nasce da una concessione del venditore o del produttore e si aggiunge alla prima senza sostituirla. Nel contratto di fornitura di servizi, invece, la voce «garanzia» indica normalmente ciò che il cliente versa alla società di vendita: le due accezioni non vanno sovrapposte durante la lettura.
Clausole abusive: riconoscere lo squilibrio prima di subirlo
La disciplina sulle clausole abusive nasce dall'attuazione della direttiva 93/13/CEE, avvenuta con la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed è oggi collocata nel Codice del consumo, nella parte terza dedicata ai contratti del consumatore in generale (titolo I, artt. 33 e seguenti). Si applica ai contratti tra consumatore e professionista: è quindi la qualifica delle parti a stabilire se questo strumento di controllo è disponibile.
Il Codice del consumo contiene la disciplina delle clausole abusive. Il controllo va fatto clausola per clausola, confrontando il testo firmato con le informazioni precontrattuali ricevute e con la disciplina applicabile. In termini generali, la verifica riguarda il contenuto del contratto e il modo in cui le clausole incidono sulla posizione del consumatore.
Un limite pratico del controllo: nei settori regolati parte del contenuto contrattuale è imposta dalla regolazione di settore, come le condizioni generali di fornitura del gas che si attengono alle disposizioni dell'ARERA. Lo spazio in cui valutare l'equilibrio contrattuale è quindi quello lasciato alla libera determinazione delle parti, non quello occupato da clausole di fonte regolatoria.
Reclami, risoluzione stragiudiziale e ricorso al giudice
Il Codice del consumo contiene la disciplina relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie di consumo, fermo restando la possibilità di rivolgersi al giudice quando la controversia sorge. Il ricorso a una procedura stragiudiziale non è quindi una rinuncia alla tutela giurisdizionale: sono due percorsi che restano entrambi accessibili al cliente.
La parte quinta del Codice è dedicata alle associazioni dei consumatori e all'accesso alla giustizia e prevede le associazioni rappresentative a livello nazionale e le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Sul piano pratico, in sede di lettura del contratto conviene individuare: il canale e la forma previsti per presentare un reclamo, il termine entro cui il fornitore risponde, l'eventuale richiamo a una procedura di conciliazione o di risoluzione stragiudiziale, e l'assenza di clausole che comprimono la possibilità di rivolgersi al giudice o che impongono al cliente di rinunciarvi.
Nel settore della vendita di gas naturale esistono strumenti ulteriori rispetto al contratto individuale: un venditore può aderire volontariamente alla procedura di ripristino in caso di contratti e attivazioni non richieste, secondo quanto previsto dall'Autorità con la delibera 153/2012/R/Com. Prima di firmare è utile chiedere se il venditore vi aderisce e dove sono indicati, nel contratto e nelle condizioni generali, i riferimenti per attivarla.
